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Legge 19.07.1993, n. 236

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione. (G.U. 19.07.1993, n. 167)

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148

All'art. 1:

al comma 1, dopo le parole: "ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88", sono inserite le seguenti: "o del regolamento CEE n. 328/88 così individuate ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia";

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Ai fini della definizione degli interventi di cui al comma 1 si tiene altresì conto:

a) della presenza di crisi territoriali di particolare gravità o di crisi settoriali con notevole impatto sui livelli occupazionali, facendo riferimento ai criteri già definiti sulla base della legislazione vigente per particolari settori;

b) della sussistenza di situazioni di sviluppo ritardato o di depressione economica;

c) della sussistenza di processi di ristrutturazione, di riconversione industriale o di deindustrializzazione;

d) della presenza di gravi fenomeni di degrado sociale, economico o ambientale e di mancata valorizzazione e difesa del patrimonio storico e artistico";

il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicità e stabilità nel tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica utilità, di servizi terziari e di edilizia abitativa economico-popolare, prevedono, per una durata non superiore ai tre anni, l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro, per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno, aggiuntiva rispetto alle unità effettivamente occupate alla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo modulazioni decrescenti che non possono superare complessivame

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