Decreto legislativo 12.02.1993, n. 39
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Nella fase di prima attuazione del presente decreto, l'Autorità si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, di personale dipendente da amministrazioni o enti pubblici, da società od organismi a prevalente partecipazione pubblica, in posizione di comando, di distacco o, nel limite massimo del contingente previsto dalle tabelle A e B allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, di fuori ruolo, in conformità ai rispettivi ordinamenti, nonché di personale con contratti a tempo determinato, disciplinati dalle norme di diritto privato, fino ad un limite massimo complessivo di centocinquanta unità. L'Autorità può avvalersi di consulenti o di società di consulenza.
2. Entro il 30 giugno 1994 il presidente dell'Autorità riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione del presente decreto e formula proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine all'istituzione di un apposito ruolo del personale dell'Autorità.
Articolo abrogato dall'art. 24, comma 1 lettera a), D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 177.
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