IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legislativo 12.02.1993, n. 39

Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23.10.1992, n. 421. (G.U. 20.02.1993, n. 42)

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 2 - 2

1. Le amministrazioni provvedono di norma con proprio personale alla progettazione, allo sviluppo ed alla gestione dei propri sistemi informativi automatizzati.

2. Ove sussistano particolari necessità di natura tecnica, adeguatamente motivate, le amministrazioni possono conferire affidamenti a terzi, anche tramite concessione, qualora la relativa proposta sia accolta nel piano triennale di cui all'art. 9.

3. In ogni caso le amministrazioni sono responsabili dei progetti di informatizzazione e del controllo dei risultati, salvi i poteri dell'Autorità prevista all'art. 4, e conservano la titolarità dei programmi applicativi.

2

Articolo abrogato dall'art. 64, comma 2, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.