Decreto legislativo 12.02.1993, n. 39
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Alle materie regolate dal presente decreto non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 18 gennaio 1923, n. 94, e nell'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140.
2. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 27, comma primo, n. 9) e, limitatamente ai riferimenti all'informatica, n. 3), della legge 29 marzo 1983, n. 93.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Articolo abrogato dall'art. 64, comma 2, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
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