Legge 23.12.1993, n. 547
1. Dopo l'art. 491 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 491-bis. - (Documenti informatici). - Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli".
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