Legge 23.12.1993, n. 547
Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica. (G.U. 30.12.1993, n. 305)
1. Dopo l'art. 266 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"Art. 266-bis. - (Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche). - 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'art. 266, nonché a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi".
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