Decreto legislativo 21.04.1993, n. 124
1. Nei confronti dei componenti degli organi di cui all'art. 5, comma 1, e dei responsabili del fondo si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2395 e 2396 del codice civile.
2. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui all'art. 5, c. 1 e 3, si applica l'art. 2407 del codice civile.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della commissione di cui all'art. 16, sono sospesi dall'incarico e, nei casi di maggiore gravità, dichiarati decaduti dall'incarico i componenti degli organi collegiali e i responsabili del fondo pensione che:
a ) non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della commissione di cui all'art. 16;
b ) forniscono alla predetta commissione informazioni false;
c ) violano le disposizioni dell'art. 6, commi 4 e 5;
d ) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative.
4. Ai commissari nominati ai sensi dell'art. 11 si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo.
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