Legge 18.01.1992, n. 16
1. Al n. 2) dell'ottavo comma dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55;".
2. Il n. 2) del primo comma dell'art. 10 della citata legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:
"2) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'art. 9, ottavo comma;".
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