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Legge 05.02.1992, n. 104

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate modificata dalla legge 21.05.1998, n. 162. (G.U. 17.02.1992, n. 39 - S.O.)

Art. 21 - Precedenza nell'assegnazione di sede

1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda. 17

17

La Corte costituzionale, con sentenza 18-18 luglio 1997, n. 246 (G.U. 23.07.1997, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 33, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32 e 38 della Costituzione.

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