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D.P.R. 26.04.1992, n. 300

Regolamento concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 10 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. (G.U. 27.05.1992, n. 123)

Art. 5 - Termini

1. I termini fissati negli allegati B e C possono essere interrotti una volta sola dall'ammministrazione, fatto salvo il disposto dell'art. 3, comma 3, esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente. La richiesta di elementi integrativi può avere per oggetto anche la trasmissione, da parte dell'interessato, di elementi o allegati della domanda o della denuncia, che risultino prescritti dalle leggi o dai regolamenti vigenti e che siano diversi da quelli contemplati dall'art. 3, comma 2.

2. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini fissati negli allegati B e C iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte dell'amministrazione competente, degli elementi richiesti. I termini fissati negli allegati B e C non sono interrotti da eventuali richieste di nuovi elementi integrativi, successive alla prima.

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