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Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Nuovo codice della strada. (G.U. 18.05.1992, n. 114 - S.O.)

Titolo V - Norme di comportamento

Art. 160 - Sosta degli animali

1. Salvo quanto disposto nell'art. 672 del codice penale, nei centri urbani il conducente deve vigilare affinché gli animali in sosta, con o senza attacco, a lui affidati, siano sempre perfettamente assicurati mediante appositi dispositivi o sostegni fissi e legati in modo tale da non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Durante le ore notturne gli animali potranno sostare soltanto in luoghi sufficientemente illuminati. Fuori dei centri abitati è vietata la sosta degli animali sulla carreggiata.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 ad euro 100.

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