Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285
Titolo II - Della costruzione e tutela delle strade
Capo I - Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche
1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.
2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.
3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.
4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può negare l'autorizzazione di cui al comma 1.
6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.
7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli accessi e delle diramazioni.
8. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.
9. Nel caso di proprietà naturalmente inc
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