D.M. Pubblica istruzione 12.09.1991, n. 274
1. L'assistenza e la consulenza tecnico-didattica sono volte alla più efficace realizzazione delle finalità di istruzione e formazione delle istituzioni scolastiche educative.
2. Nel rispetto dell'autonomia propria degli organi di governo della scuola e della libertà di insegnamento, esse si esercitano nell'ambito:
a) dell'organizzazione, della programmazione e della valutazione dell'attività scolastica;
b) della ricerca pedagogica, didattico-disciplinare e delle tecnologie educative;
c) della sperimentazione;
d) della documentazione.
3. La programmazione dell'attività di assistenza e consulenza tecnico-didattica si informa a criteri di sistematicità, di integrazione delle competenze e di razionalità nella ripartizione dei carichi di lavoro e terrà conto dei limiti di spesa determinati dall'assegnazione di appositi fondi a carico del competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.
4. Al fine di assicurare il pieno svolgimento dell'attività di assistenza e consulenza tecnico-didattica, l'amministrazione adotta misure organizzative per consentire agli ispettori tecnici l'accesso alla necessaria documentazione legislativa ed amministrativa e, in particolare, alla rete informatica della Biblioteca di documentazione pedagogica.
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