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D.M. Pubblica istruzione 12.09.1991, n. 274

Direttive sulla funzione ispettiva tecnica.

Art. 11 - Amministrazione del ruolo unico degli ispettori tecnici

1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 novembre 1989 n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, i posti della dotazione organica del ruolo unico degli ispettori tecnici sono ripartiti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tra la scuola materna, elementare e secondaria e, relativamente a questa, tra i settori disciplinari, nonché tra amministrazione centrale e periferica.

2. Per gli ispettori tecnici assegnati all'amministrazione centrale la sede di servizio è presso il Ministero della pubblica istruzione; per quelli assegnati all'amministrazione periferica la sede di servizio è presso gli uffici scolastici regionali. Resta peraltro ferma la facoltà di utilizzare, ove necessario, gli ispettori tecnici sull'intero territorio nazionale.

3. Il ruolo degli ispettori tecnici, per quanto riguarda il reclutamento, la gestione del rapporto di servizio e del trattamento economico e le cessazioni, è amministrato dalla Direzione Generale del Personale e degli affari generali e amministrativi.

4. Anche per corrispondere ad eventuali esigenze, gli ispettori tecnici sono tenuti a fornire, agli uffici centrali e regionali di coordinamento, le notizie necessarie per il tempestivo reperimento o il recapito di eventuali comunicazioni urgenti di servizio.

5. L'autorizzazione per eventuali deroghe all'obbligo di residenza nella sede di servizio è concessa dal Direttore generale del personale e degli affari generali ed amministrativi, sentito il parere del Coordinatore competente.

6. Ai fini della liquidazione del compenso incentivante la pr

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