Legge 28.03.1991, n. 113
1. Per le finalità di cui alla presente legge é istituito, con decreto del Ministro, un Comitato tecnico-scientifico.
2. Il Comitato, presieduto dal Ministro, é formato da cinque componenti nominati dal Ministro stesso, da un rappresentante della Conferenza dei rettori, da un rappresentante dell'Assemblea della scienza e della tecnologia, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, esperti nella diffusione della cultura scientifica con particolare riferimento all'editoria, alla comunicazione e alla didattica. Il Comitato svolge funzioni di consulenza e di coordinamento per le attività previste dalla presente legge, dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rinnovati una sola volta.
3. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.
Articolo aggiunto dalla legge 10 gennaio 2000, n. 6 .
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