Legge 28.03.1991, n. 113
1. Della somma di cui all'articolo 2, euro 4.500.000 sono riservati annualmente al contributo di cui all'articolo 1, comma 3-bis, e della somma residua disponibile almeno il 60 per cento è riservato annualmente al finanziamento ordinario degli enti, fondazioni, strutture e consorzi, nonché delle intese e degli accordi di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 5 . Il finanziamento é ripartito, sentito il Comitato di cui all'articolo 2- quater, con decreto del Ministro entro il mese di gennaio di ogni anno, previa presentazione di una dettagliata relazione attestante le attività svolte nell'anno precedente e il programma per l'intero anno in corso.
Articolo aggiunto dalla legge 10 gennaio 2000, n. 6 .
Comma così modificato dall'art. 1, comma 302, lett. b), L. 30.12.2021, n. 234.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.