Legge 27.05.1991, n. 176
Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989. (G.U. 11.06.1991, n. 135 - S.O.)
1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'art. 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'art. 49 della convenzione stessa.
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