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Ordinanza MPI 15.07.1991, n. 215

Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto.

TITOLO III - Procedura ordinaria per l'elezione del consiglio di circolo e di istituto

Art. 31 - Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste

1. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal direttore didattico o preside o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento.

2. L'autenticazione può essere effettuata anche se l'interessato sia privo di documento di riconoscimento, qualora l'identità del soggetto sia nota all'organo che procede all'autenticazione.

3. Le autenticazioni delle firme possono essere fatte in ogni caso dal sindaco (o suo delegato), dal segretario comunale, da notaio o cancelliere.

4. L'autenticazione delle firme dei presentatori dalle liste e di quelle dei candidati accettanti, è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione in carta libera - da allegare alle liste stesse -, sia mediante autenticazione apposta direttamente sulle liste. Nel certificato predetto devono essere indicati il cognome, nome, luogo e data di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente. Gli estremi di quest'ultimo documento devono essere indicati, anche nel caso in cui l'autenticazione sia fatta

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