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Ordinanza MPI 15.07.1991, n. 215

Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto.

TITOLO I - Disposizioni generali - corpi elettorali

Art. 4 - Il collegio dei docenti

1. Fanno parte di diritto del collegio dei docenti tutti i docenti di ruolo, i docenti supplenti annuali e - limitatamente alla durata della supplenza - i docenti supplenti temporanei che prestano servizio nel circolo didattico o istituto. Ne fatto parte anche i docenti indicati nell'art. 18.

2. I docenti in assegnazione provvisoria, appartengono al collegio dei docenti del circolo o istituto in cui prestano servizio.

3. I docenti in servizio in più circoli o istituti appartengono al collegio dei docenti di tutti i circoli ed istituti in cui prestano servizio.

4. Il direttore didattico o preside, quale presidente del collegio dei docenti, partecipa alle riunioni nelle quali il collegio dei docenti procede all'elezione, nel proprio seno, del comitato per la valutazione del servizio e all'elezione dei collaboratori del direttore didattico o preside, ma senza diritto di voto (art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 che attribuisce il diritto di elettorato esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie).

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