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D.M. Pubblica istruzione 11.07.1991, n. 212

Disposizioni di attuazione dell'art. 2 - secondo comma - e dell'art. 4 - primo comma - della legge 7 agosto 1990, n. 241 nelle materie di competenza degli uffici centrali e periferici del Ministero della Pubblica Istruzione. Termini per la conclusione dei procedimenti.

Art. 10 - Provvedimenti di concerto

I termini dei provvedimenti finali da adottare di concerto con uno o più ministri, ovvero con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Presidente della Repubblica ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 12 gennaio 1991 n. 13, non comprendono gli ulteriori tempi necessari successivi alla data di invio dell'atto alle altre autorità per la firma di concerto.

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