Legge 30.12.1991, n. 412
Capo III - Disposizioni in materia di personale
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Il servizio militare valutabile ai sensi dell'art. 20, L. 24 dicembre 1986, n. 958, è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge nonché quello prestato successivamente 14 .
2. Rimane fermo il computo ai fini del trattamento di quiescenza dei periodi previsti dall'articolo 1, comma 1, L. 8 agosto 1991, n. 274, con onere a carico delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro indipendentemente dall'epoca nella quale siano stati prestati.
3. Gli eventuali maggiori trattamenti comunque in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle recate dal comma 1, cessano di essere corrisposti; le somme già erogate sono riassorbite con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di attività o di quiescenza 15 .
Articolo abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 887), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010.
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