Legge 10.04.1991, n. 125
Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro. (G.U. 15.04.1991, n. 88)
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce, entro trenta giorni, alle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sull'attuazione della legge stessa, sulla base di un rapporto redatto dal Comitato di cui all'articolo 5.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.