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Legge 20.10.1990, n. 302

Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Stralcio. (G.U. 25.10.1990, n. 250)

Art. 9 - Applicazione dei benefici di guerra 1

1. Le disposizioni di legge vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra si applicano anche a favore degli invalidi civili e dei caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia e delle loro famiglie, in quanto compatibili con la presente legge. 2

2. Le condizioni di invalido civile e di caduto a causa di atti di terrorismo, nonché di vittima della criminalità organizzata sono certificate dal prefetto del luogo di residenza, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno. 3

1

A norma dell'art. 82, comma 5, L. 23 dicembre 2000, n. 388, i benefici previsti dalla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1967. Per una più analitica individuazione dei beneficiari si veda la Circolare Funz. Pubbl. 14/11/2003 n. 2.

2

Comma modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), L. 23 novembre 1998, n. 407.

3

Comma modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), L. 23 novembre 1998, n. 407.

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