Legge 20.10.1990, n. 302
1. Le disposizioni di legge vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra si applicano anche a favore degli invalidi civili e dei caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia e delle loro famiglie, in quanto compatibili con la presente legge. 2
2. Le condizioni di invalido civile e di caduto a causa di atti di terrorismo, nonché di vittima della criminalità organizzata sono certificate dal prefetto del luogo di residenza, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno. 3
A norma dell'art. 82, comma 5, L. 23 dicembre 2000, n. 388, i benefici previsti dalla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1967. Per una più analitica individuazione dei beneficiari si veda la Circolare Funz. Pubbl. 14/11/2003 n. 2.
Comma modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), L. 23 novembre 1998, n. 407.
Comma modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), L. 23 novembre 1998, n. 407.
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