D.P.R. 09.10.1990, n. 309
Titolo IV - Disposizioni relative alla distribuzione
Capo I - Della vendita, dell'acquisto e della somministrazione
Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 44
1. É fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle tabelle previste dall'articolo 14 a persona minore o manifestamente inferma di mente.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione del comma 1 è punito con una sanzione amministrativa, del pagamento di una somma fino a lire due milioni.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.