Legge 19.11.1990, n. 341
1. Per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'art. 6, le universalità possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni.
2. Le università possono partecipare alla progettazione ed alla realizzazione di attività culturali e formative promosse da terzi, con specifico riferimento alle iniziative di formazione organizzate da regioni, province autonome, enti locali, e istituti di istruzione secondaria, attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche di diritto privato.
3. I consigli delle strutture didattiche e scientifiche interessate assicurano la pubblicità dei corsi e dei progetti nonché delle forme di collaborazione e partecipazione.
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