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Legge 19.03.1990, n. 55

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale. (G.U. 19.03.1993, n. 69)

Capo III - Modifiche del codice penale. Disposizioni diverse, di attuazione e transitorie. Abrogazione di norme

Art. 33 -

1. Dopo l'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, è inserito il seguente: "Art. 2-bis 1. Nei procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione, le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano quando sia stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva o sia stato disposto il sequestro dei beni, qualora gli interessati o i loro difensori espressamente rinunzino alla sospensione dei termini, ovvero il giudice, a richiesta del pubblico ministero, dichiari, con ordinanza motivata non impugnabile, l'urgenza del procedimento".

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