D.M. Pubblica istruzione 13.03.1990
Gli aspiranti alla nomina, oltre a possedere i requisiti previsti dai precedenti artt. 1 e 2 debbono:
a) non avere riportato condanne penali né avere in corso procedimenti penali;
b) non avere in corso procedimenti disciplinari per gravi violazioni dei propri doveri che, ai sensi dell'art. 94 lettera d) del D.P.R. 31.5.1974 n. 417, possono comportare la destituzione dall'impiego, per quanto si riferisce agli ispettori tecnici ed al personale direttivo e docente della scuola statale, e ai sensi dell'art. 87, n. 4, del R.D. 31.8.1933, n. 1592 per i docenti universitari;
c) non essere incorsi in alcuna delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 94 del D.P.R. 417/1974 e di cui all'art. 87 del R.D. 1592/1933. Le sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura, ove sia intervenuta la riabilitazione, di cui all'art. 102 del D.P.R. 417/1974, non costituiscono impedimenti alla eventuale nomina a componente le commissioni giudicatrici dei concorsi;
d) non essere stati collocati a riposo, nel termine di presentazione della domanda di partecipazione alle commissioni giudicatrici dei concorsi, da più di tre anni.
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