Legge 26.06.1990, n. 162
1. La commissione di cui all'articolo 1-bis, comma quarto, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, come modificato dall'articolo 1, comma secondo, del decreto-legge 1 aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1988, n. 176, è presieduta dal Ministro per gli affari sociali.
2. L'ammontare della spesa per i contributi da erogarsi con le modalità di cui al decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, ed al decreto-legge 1 aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1988, n. 176, recante rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti, è incrementato di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992.
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