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Legge 05.06.1990, n. 148

Riforma dell'ordinamento della scuola elementare. (G.U. 15.06.1990, n. 138)

Art. 4 - Organici del personale docente.

1. L'organico provinciale è annualmente determinato sulla base del fabbisogno di personale docente derivante dalla applicazione dei successivi commi e dalle esigenze di integrazione dei soggetti portatori di handicap e di funzionamento delle scuole o istituzioni con finalità speciali e ad indirizzo didattico differenziato, nonché da quanto previsto dall'articolo 8.

2. Al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi educativi indicati dai programmi vigenti, l'organico di ciascun circolo è costituito:

a) da un numero di posti pari al numero delle classi e delle pluriclassi;

b) da un ulteriore numero di posti in ragione di uno ogni due classi e, ove possibile, pluriclassi.

 

3. Gli insegnanti sono utilizzati secondo moduli organizzativi costituiti da tre insegnanti su due classi nell'ambito del plesso di titolarità o di plessi diversi del circolo; qualora ciò non sia possibile, sono utilizzati nel plesso di titolarità secondo moduli costituiti da quattro insegnanti su tre classi, in modo da assicurare in ogni scuola l'orario di attività didattica di cui all'articolo 7.

4. I posti di sostegno sono determinati nell'organico di diritto in modo da assicurare un rapporto medio di un insegnante ogni quattro alunni portatori di handicap; deroghe a tale rapporto potranno essere autorizzate in organico di fatto, in presenza di handicap particolarmente gravi per i quali la diagnosi funzionale richieda interventi maggiormente individualizzati e nel caso di alunni portatori di handicap frequentanti plessi scolastici nelle zone di montagna e nelle piccole isole.

5. Gli insegnanti di sostegno fanno parte integrante dell'organico di circolo ed in esso assumono la titolarità. Essi, dopo c

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