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Legge 07.02.1990, n. 19

Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti. (G.U. 13.02.1990, n. 36)

Art. 9 -

1. Il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale. È abrogata ogni contraria disposizione di legge.

2. La destituzione può sempre essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna è concluso nei successivi novanta giorni. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto. 1 .

3. Per i loro dipendenti le regioni provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali espressi nel presente articolo.

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La Corte costituzionale, con sentenza n. 197 del 24-28 maggio 1999 (pubbl. in G.U. - Serie speciale - n. 22 del 2.6.1999) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19.

La Corte ha così escluso l'irragionevolezza del termine perentorio (90 giorni) entro cui deve concludersi il procedimento disciplinare, termine considerato dal Consiglio di Stato eccessivamente ristretto e lesivo di garanzie costituzionali.

Pertanto, il procedimento disciplinare proseguito o promosso dall'Amministrazione entro 180 giorni dalla notizia della sentenza irrevocabile di condanna deve essere concluso entro e non oltre gli ulteriori

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