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Legge 26.04.1990, n. 86

Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. (G.U. 27.04.1990, n. 97)

Art. 18 - 2

1. L'articolo 358 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 358 - (Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio). - Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

2

Vedi nota all'art. 17.

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