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Legge 26.04.1990, n. 86

Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. (G.U. 27.04.1990, n. 97)

Art. 16 -

1. L'articolo 328 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 328 - (Rifiuto di atti d'ufficio). - Il pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa".

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