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Legge 07.08.1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (G.U. 18.08.1990, n. 192)

Capo IV bis - Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso 101

Art. 21 septies - Nullità del provvedimento

1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

[2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.] 102

101

Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato aggiunto dall'art. 14 della L. 11.02.2005, n. 15.

102

Comma abrogato dal d.lgs. 2.07.2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), in vigore dal 16 settembre 2010.

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