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C.M. Pubblica Istruzione 08.09.1989, n. 301

Inserimento degli stranieri nella scuola dell'obbligo: promozione e coordinamento delle iniziative per l'esercizio del diritto allo studio.

Introduzione

L'immigrazione è fenomeno che esiste da tempo ma che, negli ultimi anni, ha assunto dimensioni quantitative e connotazioni qualitative che rendono necessario, da parte della scuola, una attenta considerazione ed una serie di interventi intesi a garantire alla generalità degli immigrati l'esercizio del diritto allo studio ed a valorizzare le risorse provenienti dall'apporto di culture diverse nella prospettiva della cooperazione fra i popoli nel pieno rispetto delle etnie di provenienza.

La condizione primaria per realizzare le giuste condizioni di tutela giuridica e di dignità personale per il lavoratore immigrato e per la sua famiglia non può che fondarsi sulla uguaglianza delle opportunità formative: essenziale punto di partenza è, quindi, la scolarizzazione dei giovani immigrati nella fascia dell'obbligo.

La tutela del diritto di accesso a scuola del minore straniero trova la sua fonte normativa nelle disposizioni di cui all'art. 14 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653 che prevede e disciplina l'inserimento nelle scuole italiane di "giovani provenienti dall'estero".

Successivamente tale diritto è stato contemplato dalla Costituzione nonché dalla Dichiarazione dei diritti del fanciullo proclamata dall'ONU il 20 novembre 1959.

Ulteriori disposizioni in materia sono contenute nel D.P.R. 10 settembre 1982, n. 722, recante l'attuazione della direttiva CEE n. 77/486 relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti; tali disposizioni peraltro circoscrivono la tutela del diritto di accesso a scuole ai figli dei cittadini della CEE. Ulteriori forme di intervento in favore dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie sono stati poi previsti dalla Legge 30 dicembre 1986, n. 943, che detta "Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extra comunitari e contro le immigrazioni clandestine".

La citata legge n. 943 prevede, fra l'altro, specifiche iniziative regionali che vanno

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