Decreto legge 06.11.1989, n. 357
1. Al personale docente di ruolo non vedente delle scuole aventi particolari finalità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, il quale si sia trovato o venga a trovarsi nelle condizioni di soprannumerarietà è consentito, a domanda, il trasferimento presso i provveditorati agli studi di appartenenza secondo i criteri stabiliti per la mobilità volontaria dei pubblici dipendenti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro 5 agosto 1988, n. 325, e con decreto del Ministro per la funzione pubblica del 20 giugno 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 60-bis dell'8 agosto 1989.
2. Detto personale sarà impiegato nell'ambito della consulenza e della docenza ai fini della formazione e dell'aggiornamento psico-didattico e metodologico degli insegnanti di sostegno limitatamente all'area della minorazione visiva.
3. A tale fine i provveditori agli studi interessati organizzano una sezione operativa insieme al gruppo di lavoro handicappati.
4. Analoga disponibilità sarà assunta da ogni altro ufficio della pubblica amministrazione, allorché abbia a rilevare all'interno del proprio organico la vacanza dei posti destinati a mansioni o funzioni esplicabili anche dal personale non vedente di cui trattasi.
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