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Decreto legge 06.11.1989, n. 357

Norme in materia di reclutamento del personale della scuola. (G.U. 07.11.1989, n. 260)

Art. 25 bis -

1. Al personale docente di ruolo non vedente delle scuole aventi particolari finalità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, il quale si sia trovato o venga a trovarsi nelle condizioni di soprannumerarietà è consentito, a domanda, il trasferimento presso i provveditorati agli studi di appartenenza secondo i criteri stabiliti per la mobilità volontaria dei pubblici dipendenti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro 5 agosto 1988, n. 325, e con decreto del Ministro per la funzione pubblica del 20 giugno 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 60-bis dell'8 agosto 1989.

2. Detto personale sarà impiegato nell'ambito della consulenza e della docenza ai fini della formazione e dell'aggiornamento psico-didattico e metodologico degli insegnanti di sostegno limitatamente all'area della minorazione visiva.

3. A tale fine i provveditori agli studi interessati organizzano una sezione operativa insieme al gruppo di lavoro handicappati.

4. Analoga disponibilità sarà assunta da ogni altro ufficio della pubblica amministrazione, allorché abbia a rilevare all'interno del proprio organico la vacanza dei posti destinati a mansioni o funzioni esplicabili anche dal personale non vedente di cui trattasi.

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