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Legge 08.03.1989, n. 101

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane. (G.U. 23.03.1989, n. 69 - S.O.)

Art. 9 -

1. L'assistenza spirituale ai ricoverati ebrei negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo è assicurata dai ministri di culto di cui all'articolo 3.

2. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario. Le direzioni degli istituti comunicano alle Comunità competenti per territorio le richieste di assistenza spirituale avanzate dai ricoverati.

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