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Legge 08.03.1989, n. 101

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane. (G.U. 23.03.1989, n. 69 - S.O.)

Art. 2 -

1. In conformità ai principi della Costituzione, è riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la religione ebraica in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto e i riti.

2. È garantita agli ebrei, alle loro associazioni e organizzazioni, alle Comunità ebraiche e all'Unione delle Comunità ebraiche italiane la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola e lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

3. Gli atti relativi al magistero rabbinico, l'affissione e la distribuzione di pubblicazioni e stampati di carattere religioso all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto nonché delle sedi delle Comunità e dell'Unione e le raccolte di fondi ivi eseguite sono liberi e non soggetti ad oneri.

4. È assicurata in sede penale la parità di tutela del sentimento religioso e dei diritti di libertà religiosa, senza discriminazioni tra i cittadini e tra i culti.

5. Il disposto dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si intende riferito anche alle manifestazioni di intolleranza e pregiudizio religioso.

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