Legge 08.03.1989, n. 101
 
  
1. Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata con il consenso della Comunità competente o dell'Unione.
2. Tali edifici non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Unione.
3. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare per l'esercizio delle sue funzioni in tali edifici senza previo avviso e presi accordi con la Comunità competente.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.