Legge 07.06.1989, n. 221
1. Ai fini della corresponsione del trattamento di missione il personale del comparto scuola può optare tra la disciplina prevista dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e quella vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del predetto decreto.
2. Il disposto di cui al comma 1 si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recettivo dell'accordo intercompartimentale di cui all'articolo 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1991-1993.
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