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Decreto legislativo 28.12.1989, n. 433

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di istruzione tecnico-professionale. (G.U. 16.01.1990, n. 12)

Art. 7 - Istituzione di scuole di istruzione secondaria superiore

1. Nell'esercizio delle competenze di cui agli articoli 2, primo comma, lettera r), e 3, primo comma, lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la regione può istituire scuole di istruzione secondaria superiore per indirizzi di tipo tecnologico e di tipo turistico, nonché per indirizzi direttamente correlati ad attività produttive presenti nel suo territorio.

2. Alle scuole di cui al comma 1 è attribuita personalità giuridica, quali enti dipendenti dalla regione.

3. Il diploma che si consegue al termine del corso degli studi è valido, a tutti gli effetti, quale titolo di studio e quale titolo di formazione professionale.

4. L'ordinamento degli studi, la loro durata, le discipline da impartire ed i relativi programmi d'insegnamento, gli esami finali, che sono esami di Stato, sono definiti dalla regione d'intesa con lo Stato, previo parere della commissione mista di cui all'art. 40, secondo comma, dello statuto speciale.

5. Il presidente ed i componenti della commissione d'esame devono possedere i requisiti previsti dall'art. 28, terzo comma, della legge 16 maggio 1978, n. 196.

6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, è stabilita la corrispondenza del titolo di studio rilasciato dalle scuole di cui al presente articolo con i titoli di studio di istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento vigente.

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