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Decreto legislativo 28.12.1989, n. 433

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di istruzione tecnico-professionale. (G.U. 16.01.1990, n. 12)

Art. 2 - Istruzione tecnico-professionale

1. Le funzioni trasferite ai sensi dell'art. 1 per il territorio della regione riguardano l'istruzione tecnico-professionale, avente la finalità di fornire la preparazione tecnica per l'esercizio delle professioni che attengono direttamente alla vita economica, nonché le altre attività di ordinamento, formazione, perfezionamento, qualificazione e riqualificazione professionale, che si realizzano anche attraverso la formazione continua, permanente e ricorrente.

2. La regione promuove, istituisce e organizza l'istruzione tecnico-professionale, anche al fine di consentire, mediante un'opportuna progressione di qualifiche, l'accesso alle attività lavorative di maggiore specializzazione.

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