Decreto legislativo 28.12.1989, n. 433
1. Le funzioni trasferite ai sensi dell'art. 1 per il territorio della regione riguardano l'istruzione tecnico-professionale, avente la finalità di fornire la preparazione tecnica per l'esercizio delle professioni che attengono direttamente alla vita economica, nonché le altre attività di ordinamento, formazione, perfezionamento, qualificazione e riqualificazione professionale, che si realizzano anche attraverso la formazione continua, permanente e ricorrente.
2. La regione promuove, istituisce e organizza l'istruzione tecnico-professionale, anche al fine di consentire, mediante un'opportuna progressione di qualifiche, l'accesso alle attività lavorative di maggiore specializzazione.
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