Legge 13.05.1988, n. 153
1. Il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, recante norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
al comma secondo, le parole: "ed è concesso per i componenti del nucleo familiare che abbiano la residenza nel territorio nazionale" sono soppresse; e le parole da: "per i nuclei familiari" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "i livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. i medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma primo si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile"; al comma sesto, sono aggiunte, in fine, le parole: "del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti";dopo il comma sesto, è aggiunto il seguente: "6-bis. non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma sesto il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della repubblica, salvo che dallo stato di cui lo straniero è c
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