IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge 28.12.1988, n. 554

Disposizioni in materia di pubblico impiego. (G.U. 02.01.1989, n. 1)

Art. 7 -

1. Le amministrazioni civili dello Stato anche ad ordinamento autonomo, e le altre amministrazioni ed enti pubblici istituzionali e territoriali costituiscono rapporti di lavoro a tempo parziale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi, sulla base della legge 29 marzo 1983, n. 93, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le commissioni parlamentari competenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere emanate norme volte a disciplinare con carattere di generalità l'istituto del rapporto di lavoro a tempo parziale.

3. Per il reclutamento dei lavoratori a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia di reclutamento di personale a tempo pieno.

4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 saranno definite le tipologie del rapporto di lavoro a tempo parziale, la cui prestazione di servizio non potrà essere di norma inferiore al 50 per cento delle ore di lavoro stabilite mensilmente per il personale a tempo pieno di qualifica e profilo professionale corrispondente. Con lo stesso decreto saranno altresì definiti i criteri per l'individuazione dei profili professionali per i quali dovranno essere istituiti rapporti di lavoro a tempo parziale; i profili professionali per i quali è fatto invece divieto di istituire detti rapporti di lavoro il limite numerico massimo delle assunzioni a tempo parziale in rapporto alle dotazioni organiche; le amministrazioni che vi sono tenute; il trattamento economico, che dovrà comunque essere stabilito in misura percentuale in relazione all'orario svolto, rispetto a quello della corrispondente retribuzione complessiva del lavorato

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.