Legge 23.08.1988, n. 400
Capo V - Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri
[ARTICOLO ABROGATO]
[1. Il personale amministrativo in servizio presso i commissariati del Governo alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato, a domanda, nel ruolo di cui all'allegata tabella C secondo i criteri e le modalità previsti dai commi 1, 3, 6 e 7 dell'articolo 38. Al predetto personale si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 8, 10 e 11 del medesimo articolo.
2. Con provvedimenti appositi saranno dettate le necessarie disposizioni per il personale in servizio presso i commissariati del Governo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Restano ferme le disposizioni relative al ruolo speciale ad esaurimento per la regione Friuli-Venezia Giulia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 15 febbraio 1975.]
Articolo abrogato dall' art. 12 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303 .
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.