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Legge 23.08.1988, n. 400

Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (G.U. 12.09.1988, n. 214)

Capo V - Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 39 - Personale amministrativo dei commissariati del Governo nelle regioni 49

[1. Il personale amministrativo in servizio presso i commissariati del Governo alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato, a domanda, nel ruolo di cui all'allegata tabella C secondo i criteri e le modalità previsti dai commi 1, 3, 6 e 7 dell'articolo 38. Al predetto personale si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 8, 10 e 11 del medesimo articolo.

2. Con provvedimenti appositi saranno dettate le necessarie disposizioni per il personale in servizio presso i commissariati del Governo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Restano ferme le disposizioni relative al ruolo speciale ad esaurimento per la regione Friuli-Venezia Giulia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 15 febbraio 1975.]

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