Legge 23.08.1988, n. 400
Capo V - Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri
[ARTICOLO ABROGATO]
[1. La dotazione organica delle qualifiche funzionali del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è determinata secondo quanto previsto dalla tabella B allegata alla presente legge.
2. Oltre al personale appartenente al ruolo organico delle qualifiche funzionali, possono essere chiamati, nei limiti di cui alla predetta tabella B, in posizione di comando o fuori ruolo dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici. Per particolari esigenze tecniche e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere conferiti, nei limiti di cui alla tabella B, incarichi a persone particolarmente esperte anche estranee all'amministrazione pubblica.
3. Le qualifiche funzionali ed i profili professionali del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono disciplinati secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato.]
Articolo abrogato dall' art. 12 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303 .
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