Legge 23.08.1988, n. 400
Capo V - Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri
[ARTICOLO ABROGATO]
[1. È costituito un consiglio di amministrazione presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, segretario del Consiglio dei ministri, e composto:
a) dal segretario generale, dai capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21, anche se dipendenti da un ministro senza portafoglio, nonché dal capo dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri;
b) dai rappresentanti del personale eletti nel numero e secondo le modalità vigenti per il restante personale dello Stato.
2. Al consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 146 e 147 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3]
Articolo abrogato dall' art. 12 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303 .
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