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Legge 23.08.1988, n. 400

Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (G.U. 12.09.1988, n. 214)

Capo V - Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri

Art. 31 - Consiglieri ed esperti

1. [Le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono svolte da consiglieri secondo l'organico di cui alla allegata tabella A. In tale organico non è compreso il posto di capo ufficio stampa.] 42

2. [I dipendenti di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri chiamati ad esercitare le funzioni predette sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza.] 43

3. [L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli incarichi agli esperti sono disposti dal Presidente del Consiglio dei ministri o dai ministri senza portafoglio nell'ambito della dotazione di cui alla tabella A e sulla base della ripartizione numerica stabilita, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri.] 44

4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonché quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi

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