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Legge 23.08.1988, n. 400

Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (G.U. 12.09.1988, n. 214)

Capo IV - Organizzazione amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri e riordino di talune funzioni

Art. 18 - Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri

1. [Gli uffici di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei ministri sono organizzati nel Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Fanno comunque parte del Segretariato l'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo, l'ufficio per il coordinamento amministrativo, nonché gli uffici del consigliere diplomatico, del consigliere militare, del capo dell'ufficio stampa del Presidente del Consiglio dei ministri e del cerimoniale.] 20

2. Al Segretariato è preposto un segretario generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione. [Il trattamento economico del segretario generale è fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro del tesoro.] 21 . Il Presidente del Consiglio dei ministri può, con proprio decreto, nominare altresì il vicesegretario generale scelto tra le predette categorie. Con la medesima procedura può essere disposta la revoca del decreto di nomina del segretario generale e del vicesegretario generale.

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