IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge 23.08.1988, n. 400

Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (G.U. 12.09.1988, n. 214)

Capo II - Rapporti tra lo Stato, le regione e le province autonome

Art. 13 - Commissario del Governo 10

1. Il commissario del Governo, oltre ad esercitare i compiti di cui all'articolo 127 della Costituzione e quelli indicati dalle leggi vigenti, in conformità alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri adottate sulla base degli indirizzi del Consiglio dei ministri:

a) sovraintende, con la collaborazione dei prefetti, alle funzioni esercitate dagli organi amministrativi decentrati dello Stato per assicurare a livello regionale l'unità di indirizzo e l'adeguatezza dell'azione amministrativa, convocando per il coordinamento, anche su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o di singoli ministri, conferenze tra i responsabili degli uffici decentrati delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, aventi sede nella regione. È informato, a tal fine, dalle amministrazioni centrali dello Stato sulle direttive e sulle istruzioni da esse impartite. Nulla è innovato rispetto alle competenze di cui all'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

b) coordina, d'intesa con il presidente della regione, secondo le rispettive competenze, le funzioni amministrative esercitate dallo Stato con quelle esercitate dalla regione, ai fini del buon andamento della pubblica amministrazione e del conseguimento degli obiettivi della programmazione e promuove tra i rappresentanti regionali e i funzionari delle amministrazioni statali decentrate riunioni periodiche che sono presiedute dal presidente della regione;

c) cura la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali e regionali

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.