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D.P.R. 23.08.1988, n. 399

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-90 del 9 giugno 1988 relativo al comparto scuola. (G.U. 10.09.1988, n. 213 - S.O.)

Art. 13 - Lavoro straordinario

1. Per il triennio 1988-90, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209.

2. Limitatamente al periodo 1º luglio 31 dicembre 1988 la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando quella di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:

a) - stipendio tabellare base iniziale di livello mensile;

b) - indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente diminuita di 1/12 dell'importo di lire 1.081.000;

c) - rateo di tredicesima delle due precedenti voci.

3. In concomitanza con l'incremento della tariffa sarà proporzionalmente diminuito il numero di prestazioni straordinarie autorizzabili.

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